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Accordo di riservatezza reciproco
Il testo dell’accordo che copre lo scambio di informazioni fra chi ci scrive e noi. È reciproco — vincola le due parti allo stesso modo — e non è una condizione per ricevere una risposta.
Bozza: questo testo è redatto da noi e non è ancora stato validato da un legale. La validazione avviene prima del go-live.
Le parti e l’ambito dell’accordo
Questo accordo lega due parti: chi pubblica questo sito e chi lo contatta attraverso uno dei moduli. Entrambe sono nominate qui come «Parte», e ciò che segue vale per l’una esattamente come per l’altra.
Nasce da un fatto concreto: chi ci scrive per una collaborazione descrive spesso che cosa sta facendo — un progetto, un dato, un’ipotesi di lavoro — e noi rispondiamo descrivendo metodo, strumenti e limiti. Le informazioni viaggiano nelle due direzioni, e la tutela deve valere nelle due direzioni.
Copre lo scambio che nasce dal contatto: il messaggio inviato dal modulo, la risposta, e la conversazione che eventualmente ne segue, in qualunque canale prosegua.
Non copre il contenuto pubblico di questo sito, che resta pubblico. I laboratori, i testi, le figure e il codice pubblicati restano leggibili da chiunque e non diventano riservati per effetto di questo accordo.
Che cosa si intende per informazione riservata
È informazione riservata ciò che una Parte comunica all’altra nel corso dello scambio, in qualunque forma: scritta, orale, in un allegato, in una schermata condivisa o in una chiamata.
Vi rientrano, a titolo di esempio, progetti e ipotesi di lavoro, dati e serie storiche, codice e documentazione tecnica, metodi e procedure interne, informazioni su clienti, fornitori e collaboratori, e le condizioni economiche eventualmente discusse.
Non serve che l’informazione porti scritto «riservato» perché lo sia. Pretendere una marcatura esplicita lascerebbe fuori tutto ciò che si dice a voce, che in una conversazione è quasi tutto.
Che cosa non è informazione riservata
Restano fuori dagli obblighi che seguono:
- ciò che è già pubblico, o che lo diventa senza che una delle due Parti abbia violato questo accordo;
- ciò che la Parte che lo riceve già conosceva prima dello scambio, e può dimostrarlo;
- ciò che una Parte sviluppa per conto proprio, senza usare le informazioni ricevute dall’altra;
- ciò che un terzo comunica legittimamente, senza essere a sua volta tenuto alla riservatezza;
- ciò che una norma di legge, un’autorità di vigilanza o un provvedimento dell’autorità giudiziaria impongono di comunicare.
Nell’ultimo caso la Parte tenuta a comunicare avvisa l’altra prima di farlo, quando la legge glielo consente, e comunica soltanto ciò che le è richiesto.
Gli obblighi, e sono reciproci
Ciascuna Parte, rispetto alle informazioni che riceve dall’altra, non le divulga a terzi senza il consenso scritto di chi le ha comunicate, non le usa per fini diversi dallo scambio da cui sono nate, e le custodisce con la stessa diligenza che impiega per le proprie informazioni riservate — e comunque con diligenza non inferiore a quella ordinaria.
Le informazioni possono circolare dentro la propria organizzazione soltanto fra chi ha davvero bisogno di conoscerle per lo scambio in corso, e a condizione che sia tenuto a una riservatezza almeno equivalente. La Parte che le condivide risponde del comportamento di chi le riceve.
Su richiesta scritta dell’altra Parte, e comunque alla fine dello scambio, ciascuna Parte restituisce o distrugge il materiale ricevuto. Fanno eccezione le copie che un obbligo di legge o una procedura di conservazione impone di trattenere: restano coperte da questo accordo finché esistono.
Se una Parte si accorge che un’informazione riservata è stata divulgata o usata in modo non conforme, lo comunica all’altra senza ritardo. È la condizione perché il danno si possa limitare, e vale in entrambe le direzioni.
Durata
L’accordo vale dal momento in cui il messaggio viene inviato e per tutto il tempo in cui lo scambio prosegue.
Gli obblighi di riservatezza restano in vigore per tre anni dalla fine dello scambio. Il termine è dichiarato e non indefinito: un vincolo senza scadenza è difficile da far valere e, soprattutto, lascerebbe entrambe le Parti senza sapere fino a quando sono tenute a qualcosa.
Restano ferme le tutele che la legge riconosce a prescindere da questo accordo — a cominciare da quelle sui segreti commerciali e sulle informazioni aziendali riservate — che hanno una durata propria.
Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento con una comunicazione scritta all’altra. Il recesso interrompe lo scambio, non gli obblighi già sorti sulle informazioni già comunicate.
Che cosa questo accordo non è
Non trasferisce la proprietà di niente. Le informazioni comunicate restano di chi le ha comunicate, e riceverle non dà alcun diritto su di esse.
Non concede licenze, né espresse né implicite, su brevetti, marchi, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale.
Non obbliga nessuna delle due Parti a concludere alcunché: non è un preliminare, non è un impegno a collaborare, non è una promessa di incarico. Le due Parti restano libere di interrompere la conversazione senza doverne rendere conto.
Non è un contratto di servizi e non descrive prestazioni. Se una collaborazione nascerà avrà un contratto proprio, con il proprio oggetto e le proprie condizioni.
Non contiene alcuna forma di consulenza personalizzata e non ne promette. Che cosa questo sito è e che cosa non è sta scritto per esteso nel disclaimer di perimetro, che è un altro dei documenti legali di questo sito; qui non lo si riassume, perché un perimetro dichiarato in due posti alla prima revisione ne dichiara due.
Non è una condizione per essere ricontattati. Chi preferisce scrivere senza accordo di riservatezza toglie la spunta nel modulo e riceve la stessa risposta: l’accordo protegge lo scambio, non filtra chi vi accede.
Legge applicabile e foro competente
A questo accordo si applica la legge italiana.
Per le controversie che dovessero sorgere è competente il foro del luogo di domicilio di chi pubblica questo sito, indicato nell’informativa privacy. Diventerà quello della sede legale il giorno in cui esisterà una società.
Se una clausola risultasse nulla o inefficace, le altre restano valide: in sua vece si applica la disciplina di legge più vicina all’intenzione delle Parti.
Le versioni italiana e inglese dicono la stessa cosa: se una discrepanza emergesse, fa fede la versione italiana.
Come si esercitano i diritti e a chi si scrive
Per qualunque questione relativa a questo accordo — la restituzione del materiale, una comunicazione di recesso, la segnalazione di una divulgazione non conforme — l’indirizzo è info@cryptoverso.net.
Le comunicazioni scritte richiamate in questo testo si intendono validamente inviate a quell’indirizzo e alla casella dalla quale l’altra Parte ha scritto.
Questo testo cambia quando cambia ciò che descrive. La data di revisione in testa alla pagina è la data dell’ultima modifica sostanziale, ed è la versione che il registro dei consensi conserva accanto alla scelta fatta nel modulo: a distanza di tempo resta dimostrabile non solo che una scelta è stata fatta, ma su quale testo.